Informazioni generali sui contratti di locazione
        
    
	 
    
    Una spiegazione dei diversi tipi di contratto, delle  sue caratteristiche e delle eventuali agevolazioni fiscali nel regime ordinario, potrebbe guidare il  proprietario a una scelta più consapevole del tipo di contratto che più  risponda alle esigenze di durata e di convenienza economica. Si consiglia una  lettura della sezione “Il regime fiscale” per avere un quadro più completo del  tipo di contratto più conveniente da applicare dal punto fiscale per il  locatore. 
Il contratto di locazione può essere:
CONTRATTO “LIBERO”
E’ prevista la possibilità di una libera  determinazione del canone, in base alla volontà negoziale delle parti.
Per  contro, tali contratti hanno dei vincoli di durata, in quanto prevedono una  durata minima di quattro anni, con proroga automatica, a favore dell’inquilino,  di altri quattro anni. Il conduttore ha facoltà di recedere dal contratto, per  giustificati motivi, con preavviso di sei mesi. Non sono previste agevolazioni  fiscali per i locatori.
CONTRATTO  “CONCORDATO” (o locazioni convenzionate)
Si tratta di contratti introdotti dalla Legge n. 431  del 1998, i quali prevedono l’utilizzo di schemi-tipo di contratto, con  contenuto in massima parte prestabilito e inderogabile (le tipologie  contrattuali sono introdotte dal D.M. del 30/12/2002). Esistono quindi diverse  tipologie di contratti a canone concordato, che rispondono a specifiche e  differenziate esigenze dei locatori e dei conduttori e che hanno in comune il  seguente punto:
IL CANONE deve essere determinato entro i limiti prestabiliti.  La misura massima del canone varia in funzione della zona geografica di  ubicazione dell’alloggio (centrale, periferica, ecc.) e delle caratteristiche  dello stesso (presenza di garage, ascensore, giardino, terrazzo, doppi servizi,  ecc…) come individuati in seno agli accordi locali, accordi che si  differenziano da comune a comune.
Si esaminano di seguito le caratteristiche delle TRE  TIPOLOGIE DI CONTRATTI CONCORDATI:
CONTRATTO CONCORDATO
(ex  art. 2, comma 3, della Legge n. 431/98)
    - DURATA
 La durata minima non può essere inferiore a tre anni.  Inoltre, alla prima scadenza, ove le parti non concordino sul rinnovo del  contratto, il medesimo è prorogato di diritto per ulteriori due anni (fatte  salve le possibilità di disdetta da parte del locatore previste dalla legge, in  determinati casi);
- AGEVOLAZIONI FISCALI
    
        - Il  reddito imponibile ai fini IRPEF è pari al 65%del canone rispetto a quello che sarebbe il reddito imponibile ordinario del 95% (vantaggio  fiscale per il locatore);
- riduzione  della base imponibile ai fini dell’applicazione dell’imposta proporzionale di  registro, nella misura del 30% (vantaggio fiscale per entrambi  le parti);
- Aliquota IMU ridotta (dello 0,76%) sulla  rendita catastale
 
CONTRATTO TRANSITORIO PER STUDENTI UNIVERSITARI
(ex art. 5, comma 2, della Legge n. 431/98)
Una particolare tipologia di contratto concordato è il  “contratto transitorio per studenti universitari” di cui all’art. 3 del D.M.  30/12/2002.
    - DURATA
 La durata può essere compresa tra sei mesi e tre anni;  alla scadenza il contratto si rinnova per uguale periodo, se il conduttore non  comunica al locatore disdetta, con almeno tre mesi di preavviso;
- AGEVOLAZIONI FISCALI
 Ove il contratto sia redatto conformemente al modello contrattuale di  legge, spettano le medesime agevolazioni fiscali di cui alle lett. a), b) e c)  del precedente punto 2.1
CONTRATTO TRANSITORIO ORDINARIO
(ex art. 5, comma 1, della Legge n. 431/98)
Tale contratto si differenzia da tutti i precedenti,  in ragione del fatto che può essere stipulato solo per specifiche esigenze di  transitorietà dei proprietari e/o dei conduttori per fattispecie – con  partico-lare riferimento a quelle derivanti da mobilità lavorativa – da  individuarsi nella contrattazione territo-riale tra le organizzazioni sindacali  della proprietà edilizia e dei conduttori maggiormente rappresentative.
    - DURATA
 La durata può essere compresa tra uno e diciotto mesi,  allo scadere dei quali il contratto si chiude, senza obbligo di rinnovo;
- AGEVOLAZIONI FISCALI
 Non è prevista alcuna agevolazione fiscale per il  locatore.
L’accordo territoriale del comune di Bologna prevede, tra le cause  di transitorietà a favore del proprietario, a titolo esemplificativo: la  necessità di destinare l’immobile ad uso proprio, dei propri figli ecc.; la  necessità di eseguire interventi sull’immobile, soggetti a concessione  edilizia, incompatibili con lo stato di occupazione dell’immobile; e così via…
A  favore del conduttore, a titolo esemplificativo: il fatto di avere un contratto  di lavoro a termine in un comune diverso da quello di residenza; trasferimento  temporaneo della sede di lavoro; esecuzione di lavori che rendano  temporaneamente inutilizzabile la propria abitazione; ecc…