Subentro nel contratto cointestato
Come fare per recedere da un contratto cointestato?
Se il contratto di locazione è intestato a tutti gli inquilini che occupano l’appartamento, essi saranno responsabili in solido delle obbligazioni menzionate nel contratto.
Per tale ragione, se uno o più conduttori intende recedere dal contratto, ci potrà essere (occorre previamente verificare cosa prevede il singolo contratto in merito a tali casi):
- La prosecuzione del contratto per gli altri contraenti, responsabili in solido (senza alcuna sostituzione o novazione) con il consenso di assunzione di responsabilità per le obbligazioni derivanti dal contratto della parte uscente;
- La “cessione parziale” del contratto (c.d. “subentro”) della parte che intende recedere, ove vi sia una persona che intende subentrare, richiede che tutte le parti contraenti acconsentano al subentro. La cessione del contratto è un evento modificativo del rapporto contrattuale ai sensi dell’art. 19 del d.P.R. n. 131/86. Occorre pertanto procedere alla registrazione, a norma di legge, di tale accadimento. Il subentro nel contratto di locazione non implica novazione del medesimo;
- La novazione del contratto: ossia la stipulazione di un nuovo contratto.
Il subentro
Se ho trovato un inquilino e intendo procedere per il subentro, la premessa per la regolarità dell’atto è che:
- Il contratto sia regolarmente registrato;
- Le cessioni precedenti siano tutte regolari;
- Il consenso di chi cede il contratto (cedente), di chi entra nel contratto (cessionario), del locatore (proprietario dell’appartamento).
Per la registrazione è necessario consegnare presso l’Agenzia delle Entrare dove è stato registrato il contratto originario:
- Ricevuta Modello F24 per pagamento imposta di registro della cessione;
- Modello RLI Elide.